Sono in arrivo i contratti di leasing più brevi, ma senza vantaggi fiscali per gli utilizzatori. Il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (Dl 16/2012) cancella dall'articolo 102 del Tuir l'attuale limite di durata minima non inferiore ai due terzi dell'ammortamento, mantenendo però l'obbligo del locatario di spalmare i canoni su quest'ultimo periodo.
L'articolo 4-bis del Dl 16/2012, introdotto dal disegno di legge di conversione, modifica le norme del testo unico che regolano la deducibilità fiscale della locazione finanziaria. Attualmente, la deduzione dei canoni da parte degli utilizzatori che li imputano a conto economico (società che utilizzano i principi contabili italiani) richiede che il contratto abbia una durata non inferiore a due terzi del periodo di ammortamento ordinario; per gli immobili, il periodo minimo si colloca tra 11 e 18 anni, mentre per le autovetture coincide con quello di ammortamento (quattro anni). Queste durate minime determinano il periodo nel quale l'impresa scala il costo del leasing dal suo reddito, in quanto, indipendentemente dalla data di pagamento, i canoni si deducono secondo il criterio di competenza temporale (articolo 109 del Tuir).
Il vincolo di durata minima ha generato negli ultimi anni alcuni problemi alle società concedenti sia perché è più difficoltoso raccogliere i mezzi finanziari con una scadenza corrispondente a quella degli impieghi, sia perché alcuni beni perdono significativamente valore (venendo meno anche la corrispondente garanzia per la società di leasing) ben prima della scadenza contrattuale. La legge di conversione del Dl 16 elimina dall'articolo 102 del Tuir la condizione legata alla durata del contratto, sostituendola con un periodo minimo di deduzione dei canoni che rimane pari a quello attuale.
Per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge, si potranno dunque verificare due situazioni in capo agli utilizzatori. Se la durata è uguale o superiore al minimo fiscale, la deduzione dei canoni seguirà – come ora – l'imputazione contabile e dunque il relativo periodo contrattuale; se invece la durata è inferiore, i canoni imputati a conto economico (necessariamente parametrati al contratto) dovranno essere in parte recuperati a tassazione (stanziando le imposte anticipate), con deduzione in coda al leasing in modo da rispettare la regola dei due terzi del tempo di ammortamento. In pratica, una volta riscattato il bene, la società ammortizzerà il prezzo di riscatto con regole ordinarie, aggiungendo la deduzione delle quote originariamente riprese a tassazione. Ai fini Irap, invece, questo doppio binario non dovrebbe applicarsi: le società dedurranno cioè gli importi iscritti per competenza nel conto economico.
La minor durata contrattuale consentirà infine alle società di leasing di accelerare l'ammortamento fiscale dei beni che si effettua con metodo finanziario.
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