La procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, che consente il contestuale pagamento on-line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni, doveva essere considerata, fino alla pubblicazione del Decreto Semplificazioni, obbligatoria per i possessori di almeno 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti.
Con il Decreto Semplificazioni la soglia si abbassa da 100 a 10 immobili, ma con i limiti e le riflessioni a suo tempo fatte in sede d’introduzione dell’obbligo.
Obbligo di presentazione telematica - L’art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404 stabiliva già nel 2001 che la presentazione in via telematica costituisce un obbligo e non solo una mera facoltà quando il soggetto che provvede alla registrazione (direttamente o per il tramite di intermediario abilitato) possiede più di 100 unità immobiliari.
In particolare la Risoluzione n. 52/E del 20 febbraio 2002 ha chiarito in merito che ai fini della verifica del superamento del numero di 100 unità immobiliari, non si tiene conto degli immobili che sono detenuti in qualità di conduttore dal soggetto che presenta il contratto per la registrazione e che l’obbligo di presentazione in via telematica non sussiste se chi presenta il contratto per la registrazione non supera la predetta soglia, ivi compreso il caso in cui tale soglia risulti superata dalla sua controparte nel contratto (Circolare ABI n.9 dell’8 aprile 2002).
L’esempio è quello del conduttore che presenta il contratto per la registrazione (proprietario es. di 1 immobile, inferiore a 100), anziché dal locatore (proprietario es. di 101 immobili, in numero superiore a 100).
In questo caso non sussiste l’obbligo di presentazione telematica, ma è una mera facoltà, posto che il superamento della soglia di 100 unità immobiliari rileva solo se verificato con riferimento al soggetto che provvede, direttamente o tramite intermediari abilitati, alla presentazione del contratto per la sua registrazione.
Al punto 1.2. rubricato “Registrazione per via telematica di un contratto di locazione in cui un soggetto possessore di almeno cento unità immobiliari è parte in qualità di locatario” la Risoluzione n.52/E del 20.02.2002 ha, infatti, chiarito che partendo dal presupposto che l’imposta di registro (art.10 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), grava su tutte le parti contraenti, locatore e conduttore, il contratto di locazione deve essere registrato esclusivamente attraverso procedure telematiche soltanto nel caso in cui a richiedere la registrazione provveda il soggetto possessore di almeno cento unità immobiliari, parte nel contratto, in qualità di locatario.
Qualora il suddetto obbligo venga assolto dalla controparte, soggetto non obbligato a registrare per via telematica ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, la registrazione può avvenire anche con le procedure tradizionali.
Il Decreto semplificazioni - Con la conversione in Legge n. 44/2012 del Decreto Semplificazioni tributarie è stato ridotto da 100 a 10 il numero di unità immobiliari possedute che fa scattare l’obbligo di utilizzare la procedura di registrazione telematica. Lo stesso obbligo è disposto anche per gli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito Ruolo.
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