Il contratto di lavoro a tempo determinato, o contratto a termine, costituisce una vera e propria forma di assunzione del lavoratore, che si differenzia dalla formula a tempo indeterminato per avere una scadenza temporale. La Riforma Fornero del 2012 ha introdotto alcune norme che ne disincentivano il ricorso ripetuto.
Quando è permesso
I datori possono ricorrervi solo per ragioni specifiche:
- tecniche, ad esempio bisogno di personale con qualifiche non presenti tra i dipendenti dell'azienda;
- produttive ed organizzative, ad esempio a seguito di temporanei picchi di richiesta da parte del mercato, o per lavori stagionali;
- sostitutive, nei confronti di dipendenti in ferie o in maternità (ma è vietato farlo in caso di sciopero).
Fa eccezione, a questo obbligo di indicare la causale, il primo contratto a termine e al massimo per un anno, in caso in cui le parti non abbiano già sottoscritto un contratto a termine. L'obbligo decade anche per specifici processi organizzativi - come: avvio di start-up, lancio di un nuovo prodotto, rilevante cambiamento tecnologico, progetto di R&S, proroga di una commessa - ma nel limite del 6 per cento degli occupati nell'unità produttiva.
Anche le Pubbliche amministrazioni possano ricorrere ai contratti a tempo determinato, ma solo per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale.
Il ricorso a tale tipo di contratto non è consentito, invece, per sostituire lavoratori in sciopero o nelle unità produttive in cassa integrazione ordinaria o dove ci sono stati licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, salvo che non sia specificato diversamente negli accordi sindacali.
Quanto può durare
Il contratto a tempo determinato non può avere una durata superiore ai 3 anni, ad eccezione dei contratto per i dirigenti, che può durare fino a 5 anni.
Il contratto può essere prorogato una sola volta, a patto che la proroga sia riferibile a ragioni oggettive (le stesse che possono giustificare il tempo determinato) e alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a termine è stato inizialmente stipulato. Tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo devono però passare 60 giorni, per contratti di durata inferiore a 6 mesi, e 90 giorni per contratti di durata superiore.
Se il rapporto di lavoro prosegue dopo lo scadere del termine, il datore ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore, per ogni giornata di prosecuzione, una maggiorazione della retribuzione pari al 20 per cento, fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore. Ma la prosecuzione può durare al massimo 20 giorni, se il contratto aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi.
Il contratto a tempo determinato non può essere interrotto prima della scadenza naturale, se non in presenza di "giusta causa". Ciò vale sia per il datore di lavoro, che altrimenti non può licenziare il lavoratore, sia per il lavoratore stesso, che in assenza di una giusta causa non può dimettersi.
A determinate condizioni, si verifica automaticamente la conversione a tempo indeterminato del rapporto stesso:
- se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il ventesimo giorno dopo la scadenza;
- se il contratto è di durata pari o superiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il trentesimo giorno dopo la scadenza;
- in ogni caso, dopo 3 anni, tenendo conto anche di eventuali periodi di somministrazione.
Le imprese devono versare un’aliquota aggiuntiva dell’1,4 per cento, sui contratti a tempo determinato, che serve a finanziare l’Aspi, la nuova forma di protezione per i lavoratori che perdono l'impiego. Il contributo non è dovuto in caso di lavoro stagionale, nei contratti di sostituzione e per gli apprendisti.
Nel caso in cui l’azienda trasformi il contratto a tempo indeterminato, può usufruire della restituzione delle ultime sei mensilità del contributo. Ciò avviene anche se il lavoratore è riassunto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, ma solo per il numero di mensilità restanti.
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