- la prosecuzione: alla scadenza del contratto, il datore di lavoro può concordare con il lavoratore la prosecuzione del contratto, per una durata massima di 20 o 30 giorni. (a seconda se la durata del contratto iniziale è inferiore o superiore ai 6 mesi). Durante questo periodo di prolungamento, il datore di lavoro tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 % fino al decimo giorno e al 40 % per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto continua oltre il ventesimo giorno o il trentesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato.
- la proroga: il contratto può essere prorogato per una sola volta se il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore. In questo caso, la durata del contratto, compresa la proroga non può essere superiore ai tre anni.
- la riassunzione: alla scadenza del contratto , il datore di lavoro può stipularne un altro, rispettando l’intervallo di tempo previsto dalla legge, pari a 10 o 20 giorni (a seconda se la durata del contratto iniziale è inferiore o superiore ai 6 mesi). Nel caso in cui non vengano rispettati tali intervalli di tempo, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
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