Tra i 16 emendamenti che sono stati depositati giovedì scorso dai due relatori del D.D.L. sulla riforma del lavoro, Maurizio Castro e Tiziano Treu, particolarmente interessanti risultano quelli inerenti al contratto a termine e apprendistato, contratto principe per i giovani. Il primo raddoppia da 6 a 12 mesi la durata del primo contratto a termine per il quale non è necessaria la sussistenza di alcuna clausola tipica (il c.d. “causalone”) che giustifica l’apposizione del termine. Quanto all’apprendistato, invece, la novità sta nell’esonero, per le imprese che occupano meno di nove dipendenti, della percentuale di stabilizzazione che permette l’assunzione di un nuovo apprendista. Queste e molte altre novità verranno votate dal Governo e dai partiti di maggioranza.
In un contesto in cui il Governo ha annunciato una sostanziale riduzione delle tipologie contrattuali attualmente esistenti, è posto altresì un forte limite a quelli a tempo determinato mediante un incremento dell’aliquota contributiva pari all’1,4% destinato al finanziamento dell’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego). A tal proposito, occorre segnalare l’eliminazione della clausola che giustifica il motivo dell’instaurazione del rapporto a termine, anche se fatta tramite agenzia di lavoro (somministrazione a tempo determinato). Tuttavia, ciò è possibile solo per i datori di lavoro che instaurino contratti di lavoro inferiori a sei mesi. Termine, però, incrementato fino a 12 mesi dagli emendamenti. Inoltre, possono assumere senza causale, fino al 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva dell’organico, le imprese in particolari situazioni organizzative (start-up, lancio prodotto o servizio, cambiamento tecnologico, fase supplementare di R&D, rinnovo di commessa). Altra novità riguarda i termini da rispettare per le riassunzioni a termine. Termine attualmente allungato dal D.D.L. da 10gg a 60gg per i contratti inferiori a 6 mesi; e da 20 a 90gg per i contratti di durata superiore.Al riguardo, gli emendamenti introducono una deroga riducendo fino a due terzi tali termini qualora l’impresa si trovasse in una delle situazioni organizzative su elencate, passando da 60gg a 20gg per i contratti inferiori a 6 mesi; e da 90gg a 30gg per quelli di durata superiore.
Importanti novità per quanto riguarda le piccole imprese. La prima,come già accennato in premessa, concerne la possibilità per i datori di lavoro che occupano meno di nove dipendenti di essere esonerati dal rispetto della percentuale di stabilizzazione dei precedenti rapporti di apprendistato per l’assunzione di nuovi apprendisti. D’altro canto, però, tali imprese potranno assumere solo il 100% di apprendisti rispetto alla forza lavoro occupata. Ne consegue che se un’impresa occupa 8 dipendenti, potrà assumere solo altri 8 apprendisti, perché non varrà più il rapporto “3 a 2”.
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