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Contratto di formazione

Una delle ultitime sentenze della Suprema Corte, la n. 3625 dell’8 marzo 2012, ha stabilito che nel caso in cui le mansioni assegnate ad un giovane lavoratore in fase di formazione sono di tipo ripetitivo è necessario trasformare il contratto in lavoro a tempo indeterminato. La motivazione risiede proprio nella natura ripetitiva e semplice delle mansioni alle quali il giovane lavoratore è adibito, che non si conciliano con le caratteristiche di qualsiasi piano formativo. Questo significa, che qualora venga meno il requisito formativo proprio del contratto di formazione e lavoro, l’azienda deve assumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato e versare di conseguenza i contributi previsti sia all’INPS che all’INAIL.

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