Possono essere considerati minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 32 del D.p.r. n. 633/1972), i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (imprese di servizi ed esercenti arti e professioni) ovvero a 700.000 euro (imprese aventi per oggetto altre attività). I nuovi tetti, che modificano i precedenti (rispettivamente, 308.874,14 euro e 516.456,90 euro), sono stati in tal modo allineati a quelli previsti per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale.
L’art. 32 del D.p.r. 633/72 prevede delle semplificazioni per i contribuenti definiti “minori” che consistono nella possibilità di tenere un bollettario a madre e figlia per adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21 e 23 del D.p.r. 633/72. Sulle parti della bolletta devono essere riportate la descrizione delle operazioni e le altre indicazioni previste dall’art. 21 per le fatture emesse. La bolletta figlia sostituisce la fattura e va consegnata o spedita al cliente mentre la bolletta madre, che serve come copia della fattura, rimane nel bollettario e sostituisce il registro delle fatture emesse.
Prima dell’approvazione della Legge 44/2012 di conversione del Decreto n. 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni”) l’art. 32 del D.p.r. 633/72 individuava il limite per godere di tale agevolazione in 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi e 516.456,90 euro, in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi. In sostanza, i limiti venivano identificati mediante soglie monetarie di volume d'affari che, fino alla Legge n. 183/2011, coincidevano con quelle stabilite per le liquidazioni trimestrali.
Con la conversione in legge del “Decreto semplificazioni” sono stati elevati i limiti di volume d'affari annuo per l'accesso a tali semplificazioni, al fine di allinearli con le nuove soglie stabilite per le liquidazioni trimestrali dell'IVA. I nuovi limiti dell'art. 32 sono stati pertanto fissati a 400.000 euro per le imprese che svolgono attività di servizi e per le attività professionali e a 700.000 euro per le imprese che svolgono altre attività. Viene inoltre stabilito che, nei confronti dei contribuenti che svolgono entrambe le tipologie di attività senza provvedere alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite più elevato (700.000 euro), anziché quello meno elevato come previsto precedentemente.
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