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Contributo di solidarietà in scadenza

Il D.L. n. 138/11 introduce il cosiddetto contributo di solidarietà da applicare su quei redditi superiori ai 300.000 euro lordi annui, nella misura del 3%, sulla parte eccedente il predetto importo. Il prelievo è deducibile ai fini dell’Irpef. Il contributo in questione è dovuto per il triennio, 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 e i sostituti d'imposta che hanno effettuato la trattenuta del contributo di solidarietà in occasione del conguaglio di fine anno di febbraio devono procedere al versamento entro il prossimo 16 marzo. I destinatari del contributo sono tutti i soggetti percettori di uno dei redditi che vanno a comporre il reddito complessivo: redditi fondiari (terreni, fabbricati, tranne la prima casa); redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente (pubblico, privato o anche parasubordinato); redditi di lavoro autonomo (professionisti); reddito d’impresa (come impresa individuale o socio in società di trasparenza fiscale); redditi diversi (quelli da lavoro occasionale). Non sono soggetti al prelievo: i redditi dei dipendenti statali, anche dirigenti, già sottoposti al prelievo ex lege n. 122/2010; le pensioni d’oro a cui si applica il contributo di perequazione della Legge n. 111/2011.

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