A partire dal 16 gennaio occorre prestare attenzione ai vincoli generali per le compensazioni (debiti iscritti a ruolo) e ai vincoli specifici previsti per le compensazioni del credito Iva. Da tale data è, infatti, possibile compensare i crediti fiscali maturati nel 2012, sia pure entro le limitazioni generali.
Al fine di contrastare il fenomeno legato agli utilizzi di crediti inesistenti sono state introdotte alcune limitazioni nella possibilità di adoperare il credito IVA in compensazione nel modello F24. Le limitazioni riguardino le sole compensazioni “orizzontali” (cioè l’utilizzo del credito IVA per il pagamento di debiti fiscali di altra natura), e non invece quelle “verticali” (c.d. “Iva su Iva”). Nel dettaglio il legislatore ha previsto che per le compensazioni annue di importo superiore a € 5.000, l’utilizzo del credito IVA è consentito solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
Il contribuente che ha maturato al 31.12.2012 un credito Iva qualora intenda utilizzarlo in compensazione in misura superiore al limite dei 5.000 euro (libero sin dal 1° gennaio 2013), dovrà quindi attendere il 16 del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione Iva che, come l'anno scorso, potrà avvenire (in forma autonoma) dal 1° febbraio quindi non prima del 16 marzo 2013. Gli F24 del 16 gennaio e quelli del 16 febbraio potranno evidenziare crediti Iva 2012 non superiori, nel complesso, a 5.000 euro (salva la detrazione Iva da Iva). Ulteriori utilizzi sono rinviati al 16 marzo sempreché entro fine febbraio si sia inviato il modello Iva 2013.
Il credito Iva 2011 residuo può essere ancora compensato anche per importi superiori a 15.000 € qualora la Dichiarazione Iva 2012 sia stata presentata con l’apposizione del visto di conformità. La circolare n. 1/E del 15/01/2010, aveva infatti precisato che il limite all’utilizzo del credito Iva si intende riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.
Altra limitazione è quella introdotta dal D.L. 78/2010, il quale ha previsto il divieto di compensazione dei crediti per tutti i contribuenti che hanno dei debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a € 1.500. Tale disposizione fa riferimento a crediti e debiti scaturenti da imposte erariali, escludendo pertanto tutte quelle somme riguardanti i tributi locali, i contributi previdenziali e le altre richieste. La normativa fa riferimento esclusivamente alle compensazioni orizzontali, ovvero alla possibilità di compensare tramite il modello F24 i crediti derivanti da tributi e contributi, per estinguere tributi e contributi differenti. In caso di violazione di tale divieto, sarà applicata una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
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