- all'articolo 9, è previsto il ripristino dell'Iva per le cessioni e le locazioni delle nuove costruzioni. La disciplina prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972 è stata, infatti, modificata. Come disposto dall'articolo 10, primo comma, del Decreto in questione, sono esenti da Iva le locazioni e gli affitti, le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni ed aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati ed affittati. Sono, invece, soggette ad imposizione (ed è questa la parte che qui più interessa) le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi fabbricati o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (articolo 10, primo comma, n. 8). Sono, altresì, esenti dall'Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, ma sono escluse (e quindi soggette ad imposizione) quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione suddetti, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (articolo 10, primo comma, n. 8-bis). Sono, infine, esenti dall'Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Da questo discorso sono, però, escluse (e quindi soggette ad imposizione) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi fabbricati o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione suddetti, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (articolo 10, primo comma, n. 8-ter). Nella versione precedente di tale disposizione erano previste altre due ipotesi di imponibilità ai fini Iva delle cessioni e delle locazioni degli immobili strumentali: quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 % e quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni. Tali ipotesi di imponibilità sono state eliminate nella versione attuale della disposizione. E' comunque riconosciuta la possibilità al cedente di manifestare espressamente nell'atto di cessione l'opzione per l'imposizione.
- all'articolo 11, è previsto che la detrazione d'imposta, per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del Decreto (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia aumentata al 50 % (prima era del 36 %), per spese di ammontare complessivo non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare (il limite ordinario era prima fissato a 48.000 Euro). Inoltre, quanto agli interventi di efficientamento energetico, è prevista, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, una detrazione del 50 % (questi interventi sarebbero dovuti rientrare nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e, quindi, avrebbero dovuto beneficiare della detrazione del 36 %). Le spese per gli interventi di risparmio energetico effettuate fino al 31 dicembre di quest'anno continuano, invece, a beneficiare della detrazione del 55 %. Restano fermi i valori massimi delle spese detraibili.
- all'articolo 24, è previsto un contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 %, con un limite massimo pari a 200.000 Euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera, se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia, e di personale in possesso della laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- all'articolo 57, sono previste delle misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy.
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