Con la conversione del “Decreto semplificazioni fiscali” sarà possibile, per i rivenditori di beni usati, applicare il più vantaggioso regime IVA del margine (articolo 36, decreto legge n. 41/95) anche sulla cessione di contratti di leasing in precedenza acquistati presso privati o soggetti che non detraggono l'IVA. Riformulate anche le norme che disciplinano la responsabilità delle stazioni appaltanti per l’omessa effettuazione di versamenti fiscali da parte degli appaltatori e subappaltatori. Infine nuova norma d’interpretazione autentica per i depositi IVA.
Martedì 24 aprile il Parlamento ha approvato il decreto sulle semplificazioni fiscali e alla fine rispetto al testo originario predisposto dal Governo vi sono diversi cambiamenti. Durante l’iter parlamentare sono stati infatti approvati circa 80 emendamenti che hanno introdotto diverse novità tra cui anche modifiche riguardanti l’IVA.
La prima riguarda i contratti di appalto. In particolare, è stato completamente riformulato il comma 28 dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006, che aveva istituito la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni. La nuova norma prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell'appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, qualora non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.
Altra novità riguarda i contratti di leasing. L’art. 36 del D.L. 41/1195 ha previsto uno speciale regime di applicazione dell’IVA definito “regime del margine” da utilizzare per i beni usati. Tale regime è stato introdotto con la finalità di disciplinare la tassazione di quei beni che, avendo già scontato l’IVA subiscono ulteriori trasferimenti economici, rientrando nuovamente nel ciclo commerciale. Con l’approvazione della Legge di conversione del D.L. n. 16/2012, il regime Iva del margine per il commercio di beni d'occasione, di antiquariato o da collezione si applicherà anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquisiti presso privati oppure presso soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l'IVA relativa ai predetti contratti.
Infine, con una norma d’interpretazione autentica si pone fine alla questione dei presupposti per l’applicazione del regime di sospensione IVA ex art. 50 – bis D.L. 331/93. Con il Decreto semplificazioni fiscali viene previsto che il regime del “deposito IVA” non viene meno a prescindere dal tempo in cui i beni sono in deposito e a prescindere dallo scarico della merce.
Hai trovato interessante l’articolo “Decreto fiscale: novità IVA”?
Nelle diverse sezioni del portale, puoi trovare news ed approfondimenti per comprendere meglio il contesto in cui viviamo.
Fisco e finanza, economia, lavoro ed attualità: come nel caso della categoria Fisco e Tasse seleziona quella di tuo interesse e non perdere gli articoli che abbiamo selezionato per te, scoprili subito.
Buona lettura!
Provenienza della fotografia freepik
Le fotografie appartengono ai rispettivi proprietari. La rete di clo: il portale delle aziende italiane non rivendica alcuna paternità e proprietà ad esclusione di dove esplicitata.
Vi invitiamo a contattarci per richiederne la rimozione qualora autori..