L’auto aziendale utilizzata dall’amministratore può essere concessa in uso esclusivamente personale, esclusivamente aziendale o promiscuo. Nel primo caso contribuisce al reddito imponibile (calcola le tasse su fringe benefit) e la società potrà dedurre i costi relativi alla parte che non supera il benefit. Nel secondo la società può dedurre i costi secondo i termini indicati dal DPR 917/1986. Nel terzo l’azienda deve dedurre totalmente il benefit e il 20% della parte eccedente, come previsto dall’art. 164, co. 1, lett. b) del citato DPR. 917/1986.
Se l’amministratore utilizza la propria auto per motivi di lavoro, non deve integrare nel reddito imponibile il rimborso ottenuto per le spese di viaggio, vitto e alloggio relative a prestazioni lavorative effettuate fuori dal comune di residenza. Per ottenere il rimborso è necessario che l’amministratore sia stato autorizzato per iscritto dalla società. L’amministratore è tenuto a presentare una nota spese dettagliata con data, motivo del viaggio, chilometri percorsi e importo della richiesta di rimborso riferiti a ogni viaggio. Dopo essere stato rimborsato, deve fornire una ricevuta con marca da bollo.
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