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Deducibilità spese di manutenzione dei beni strumentali

Ai sensi dell’art. 102, comma 6, TUIR, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, se non imputate a incremento del valore dei relativi beni, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi. Con la Legge di conversione n. 44/2012 del D.L. 16/2012 , Decreto semplificazioni fiscali, è stata soppressa la necessità di ragguagliare la base di calcolo del limite in esame alla durata del possesso del bene. Tale modifica decorre dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Il trattamento fiscale delle spese di manutenzione e riparazione è contenuto nell'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., il quale prevede che le stesse (nel caso in cui non vengano imputate in bilancio a incremento del costo dei beni cui si riferiscono) siano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Il testo della norma non deve tuttavia ingannare il lettore, in quanto nei successivi paragrafi del comma 6 dell’articolo indicato si specificano le modalità di calcolo dei beni acquistati e ceduti in corso d’anno. Più specificatamente, nella determinazione della base di calcolo i beni ceduti, nonché quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, concorreranno in proporzione alla durata del possesso. La Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012 all’art. 3 comma 16 – quater ha previsto che all’articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, le parole: “per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” vengano soppresse. In questo modo il calcolo del plafond del 5% per la deducibilità delle spese di manutenzione non varia qualora i beni siano acquistati o ceduti nel corso dell’esercizio. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (29.04.2012), quindi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dal 2012.

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