L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 1° Giugno 2012, fornisce una serie di chiarimenti in tema di deduzioni e detrazioni d’imposta per poter compilare la dichiarazione dei redditi. Nella circolare viene data risposta a diversi casi in tema di Irpef, la disciplina dei bonus del 36% e 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per i carichi di famiglia e le agevolazioni per le persone disabili.
La circolare dell’Agenzia, precisa in materia di 36% che con la soppressione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, la detrazione spetta per i lavori iniziati nell’intero anno 2011, anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva (prima della sua soppressione, ossia dal 14 maggio 2011). In sostituzione della comunicazione, nel modello 730 e in Unico 2012, dovranno essere indicati i dati richiesti dell’immobile e in più, si ricorda, che deve essere conservata la relativa documentazione per eventuali verifiche da parte dell’Agenzia. Chi ha spedito correttamente la nota per le ristrutturazioni iniziate fino al 13 maggio, dovrà barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile.
Nelle fatture emesse prima del 14 maggio 2011 non è necessario, per usufruire delle agevolazioni, che sia evidenziato il costo imputabile alla manodopera. La regola vale sia per il recupero del patrimonio edilizio che per la riqualificazione energetica. La precisazione è riferita a un altro intervento di semplificazione previsto dal D.L. 70/2011, con il quale è stato eliminato, l’obbligo di specificare l’importo relativo alla manodopera.
Per i lavori su parti comuni condominiali, al singolo condomino, per usufruire del bonus del 36%, sarà necessaria l’attestazione dell'amministratore di condominio di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti, e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.
In casi di vendita dell’immobile, la circolare chiarisce che, in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all'acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto di godere delle quote residue della detrazione, ma in tal caso è necessario che gli stessi conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Per il trasferimento della detrazione le stesse regole (per la detrazione del 36%) si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica.
Sono ammessi alla detrazione, per quanto riguarda le spese sanitarie, i dispositivi medici acquistati in erboristeria. Lo sconto del 19%, sarà anche concesso per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle "professioni sanitarie riabilitative" senza una specifica prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione.
In materia di detrazioni per carichi di famiglia, la circolare, fornisce indicazioni in riferimento ad alcuni casi particolari, come ad esempio la ripartizione dell'ulteriore "sconto" per famiglie numerose di 1.200 euro, nonché sulla deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati tramite "buoni lavoro" per prestazioni di lavoro domestico e sulle regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l'acquisto dell'abitazione principale. Nel caso in cui il quarto figlio di un genitore, non sia tale anche per l’altro genitore, la detrazione ulteriore spetta esclusivamente per l’intero ammontare al primo genitore.
Altri chiarimenti effettuati dalla circolare, riguardano le somme corrisposte al notaio, comprensive dell’onorario, per la stipula di un contratto di mutuo e delle spese che egli sosterrà in nome del cliente. Tali spese sono detraibili secondo il principio di cassa, cioè nell’anno di costituzione del deposito presso il notaio. Per gli Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione, i contribuenti per calcolare gli acconti 2012 dell’Irpef e dell’addizionale comunale, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 16/2012 “semplificazioni tributarie”, dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe risultata applicando le regole introdotte dal decreto legge n. 16, potranno versare la differenza tra gli acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni e quelli determinati in base all’attuale disciplina entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni. Sull’importo saranno dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
Per la verifica della soglia di esenzione dal pagamento delle addizionali regionale e comunale commisurate al reddito, eventualmente disposta dalla Regione o dal Comune, nel reddito complessivo del locatore va considerato anche il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca.
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