I soggetti che ricevono le dichiarazioni d’intento emesse da esportatori abituali sono tenuti all’invio telematico dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione di un apposito modello.
Recentemente è stato modificata la scadenza di presentazione, prevedendo che la relativa comunicazione debba essere inviata entro il termine previsto per la prima liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale), nella quale confluiscono le operazioni non imponibili ai sensi dell’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72, a nulla rilevando il momento di ricezione della dichiarazione d’intento.
L’invio del modello andava fino ad oggi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento delle dichiarazioni d’intento (art. 1 c.1 lett. c) D.L. 746/83).
Dunque, nel caso in cui il contribuente ricevesse dichiarazione d’intento da un suo cliente a gennaio 2012, entro il 16 febbraio 2012 avrebbe dovuto presentare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati ricevuti.
Il Decreto Semplificazioni fiscali, D.L. n. 16/2012 è intervenuto al comma 4 dell’art. 2 stabilendo che a partire dal 2 marzo 2012 quello stesso contribuente dovrà inviare la comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA mensile o trimestrale nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione d’imposta.
Quindi se un soggetto ha ricevuto la dichiarazione d’intento nel mese di marzo 2012, ma non ha effettuato nei mesi da marzo a maggio 2012 alcuna operazione attiva nei confronti dell’esportatore abituale, non dovrà inviare la comunicazione.
Se emetterà fattura a quel cliente (esportatore abituale) a giugno 2012, applicando all’operazione attiva il regime di N.I. art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72, avendo il prestatore/cedente una periodicità mensile di liquidazione dell’IVA, dovrà inviare la comunicazione entro il 16 luglio 2012.
Se avesse una periodicità di liquidazione trimestrale dell’IVA, dovrebbe inviare la comunicazione delle operazioni attive fatturate a giugno 2012 entro il 16 agosto 2012.
Il modello utilizzato fino a oggi è quello approvato a marzo 2005, che recepisce i dati secondo le vecchie regole. Rimaniamo in attesa di un nuovo modello che recepisca l’art. 2 c.4 del D.L. 16/2012.
Con la nuova scadenza non essendo più rilevante solo la data di ricevimento della lettera d’intento, ma anche la data di emissione della fattura non imponibile nei confronti dell’esportatore abituale, l’Agenzia delle Entrate dovrà, infatti, rivedere il modello e inserire un campo ad hoc per l’indicazione di tale dato, magari con codici specifici per i soggetti con liquidazione IVA mensile o trimestrale.
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