La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione resa e sottoscritta dal cittadino maggiorenne che attesta stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Quindi non possono essere riportate nella dichiarazione d'atto notorio informazioni su fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti tra privati. In questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.
Il costo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio varia in base all'uso: nei casi in cui sia soggetta all'imposta di bollo, la spesa è di Euro 14,62 per la marca da bollo ed Euro 0,52 per diritti di segreteria.
Nei casi in cui è prevista l'esenzione il cittadino deve sostenere il solo costo dei diritti di segreteria pari a Euro 0,26 indicando l’articolo di esenzione dell’imposta di bollo.
L'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha stabilito che non sono più soggette ad autenticazione le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente che l'interessato apponga la propria firma direttamente davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica stessa o, in alternativa trasmetterli allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento di identità non scaduto all'istanza già firmata in precedenza.
Normativa di riferimento
D.P.R. 28.12.2000, n.445
Prerequisiti
Il cittadino deve essere maggiorenne.
Cosa occorre
Il cittadino deve presentarsi personalmente allo Sportello del Cittadino munito di documento di identità in corso di validità ed in possesso di tutti i dati o le informazioni che devono essere riportate sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia presentata da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
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