- le imprese che, al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, salvo l'esercizio provvisorio dell'attività (le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale);
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
- le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
- le cooperative che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, cui si riferisce il diritto annuale, sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa.
Hai trovato interessante l’articolo “Diritto annuale Camera di Commercio”?
Nelle diverse sezioni del portale, puoi trovare news ed approfondimenti per comprendere meglio il contesto in cui viviamo.
Fisco e finanza, economia, lavoro ed attualità: come nel caso della categoria Fisco e Tasse seleziona quella di tuo interesse e non perdere gli articoli che abbiamo selezionato per te, scoprili subito.
Buona lettura!
Provenienza della fotografia shutterstock
Le fotografie appartengono ai rispettivi proprietari. La rete di clo: il portale delle aziende italiane non rivendica alcuna paternità e proprietà ad esclusione di dove esplicitata.
Vi invitiamo a contattarci per richiederne la rimozione qualora autori..