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Domanda, comunicazione della sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili

Il decreto “semplificazioni burocratiche” (D.L. n. 5/2012, convertito nella L. n. 35/2012) ha previsto la possibilità per i datori di lavoro privati di chiedere la sospensione degli obblighi occupazionali dei disabili in via telematica. In particolare, l’art. 18, c. 3 della suddetta legge stabilisce che, a decorrere dal 15 maggio prossimo, le aziende plurilocalizzate (ubicate in più province) dovranno effettuare dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sia la domanda di autorizzazione alla sospensione temporanea che la comunicazione di sospensione definitiva di assunzione dei disabili. Fino ad allora le domande/comunicazioni vanno inoltrate via Pec (Posta Elettronica Certificata). Ora il M.L.P.S., con la nota n. 5396 del 18 aprile scorso, ha ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti volti ad agevolare gli adempimenti di cui al D.P.R. 333/2000. Per l’assolvimento della domanda di sospensione temporanea degli obblighi di assunzione è richiesta un’imposta di bollo pari a 14,62 euro. Tale comunicazione/domanda potrà essere presentate solo dal legale rappresentante dell’azienda e inviata con raccomandata A/R alla D.G. per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, Via Fornoro n. 8, 00192 ROMA. Inoltre, nell’oggetto occorre indicare se si tratta di una comunicazione ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.P.R. 333/2000 o domanda di sospensione temporanea degli obblighi ai sensi dell’art. 4, c. 3, del D.P.R. n. 333/2000. Affinché il datore di lavoro possa avvalersi della sospensione in questione, deve trovarsi necessariamente in una delle seguenti:
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale o perché soggette a procedure concorsuali;
  • Fondo di solidarietà di settore, per situazioni di crisi, ristrutturazioni o riorganizzazione aziendale;
  • Contratti di solidarietà, stipulati per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Rientrano altresì in tale fattispecie tutte quelle imprese che riducono l’orario per evitare i licenziamenti collettivi;
  • Procedura di mobilità, così come disciplinata dagli art. 4 e 24 della L. n. 223/1993 e successive modificazioni.
A tal proposito, la nota chiarisce che nel caso in cui il datore di lavoro si trovi in più di una delle condizioni su elencate, la comunicazione deve essere presentata distintamente per ciascun trattamento, allegando altresì la copia fotostatica di un documento d’identità del legale rappresentante e copia del verbale di accordo/mancato accordo per il fondo di soliderietà di settore. Il M.L.P.S. precisa che attualmente, e fino al 14 maggio 2012, per richiedere la sospensione degli obblighi occupazionali dei disabili bisogna far riferimento alla Pec (Posta Elettronica Certificata), inserendo nell’oggetto le seguenti specifiche: 1. “COMUNICAZIONE” sospensione degli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333; 2. “DOMANDA” di sospensione temporanea degli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Dal 15 maggio in poi invece trovano applicazione le disposizioni su descritte.

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