La stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) negli appalti pubblici e privati – introdotto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) – ha l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi legati all’interferenza tra diverse lavorazioni e diversi datori di lavoro, garantendo la sicurezza di opere e servizi.
Il DUVRI – così denominato nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – è redatto dal committente e contiene le linee guida operative che dovranno essere seguite da imprese e lavoratori autonomi coinvolti in attività interne all’azienda.
Il committente individua e valuta assieme all’appaltatore i rischi specifici di ciascun datore di lavoro coinvolto, e le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, fermo restando l’obbligo in capo al committente della sua stesura finale.
Il DUVRI è un documento tecnico da allegare al contratto di appalto e ne costituisce parte integrante.
Deve contenere:
- una data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza, del medico competente o del rappresentante dei lavoratori,
- la relazione con la valutazione di tutti i rischi aziendali compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, stress lavoro correlato, gravidanza, genere, età e Paese,
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati,
- il programma di attuazione per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
- i nominativi del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori.
Il DUVRI non può quindi essere redatto sulla base di un modello generico ma deve rispecchiare la realtà del lavoro al quale si riferisce e dei luoghi nei quali il dovrà essere effettuato.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori. Il contratto dovrà indicare, pena la nullità, i costi della sicurezza connessi allo specifico appalto così sintetizzabili:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori;
- informazione e formazione erogata ai lavoratori per lo svolgimento dell’appalto;
- eventuali mezzi e servizi di protezione collettiva;
- eventuali procedure previste per motivi di sicurezza;
- consulenza di professionisti specializzati;
- altri costi afferenti alla sicurezza.
Il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari.
Il Documento Unico di Valutazione Rischi è d’obbligo solo nel caso in cui sussistano concretamente interferenze. Ciò significa che nel DUVRI non devono essere riportati i rischi legati all’attività dell’appaltatore ma piuttosto quelli che potrebbero essere generati nel momento in cui l’appaltatore occupa i locali del committente per la propria prestazione d’opera.
Con il termine “rischi interferenziali” si intendono quelle circostanze in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore che operano nei medesimi locali aziendali.
Per esempio, il DUVRI sarà obbligatorio nel caso di lavori di manutenzione svolti durante l’orario di lavoro o nel caso di prestazione della ditta di pulizie nel corso dell’attività d’ufficio. Interferenza è pertanto ogni sovrapposizione in uno stesso ambiente di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.
La sentenza n. 12348 del 20 marzo 2008 della Corte di Cassazione ha stabilito che, per rischi specifici – per i quali vige l’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro committente – non vanno intese le generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro ma quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnico-settoriale, nelle procedure da adottare nelle singole lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine.
I rischi interferenziali possono essere diretti e indiretti. I primi si hanno in caso di presenza simultanea di diverse imprese e lavoratori autonomi mentre i secondi si hanno quando tali presenze avvengono in momenti che differiscono dal punto di vista temporale.
L’individuazione delle interferenze avviene attraverso l’analisi delle concomitanze, delle sovrapposizioni e delle amplificazioni dei rischi derivanti da situazioni ambientali. Al termine di questa analisi dovrà essere verificato se sussistono misure di sicurezza integrative oppure se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili.
La recente sentenza 5420 della Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata elaborazione del DUVRI e, pertanto, l’omessa valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore genera responsabilità penali nel caso si verifica infortunio.
La Corte, infatti, stabilisce che si deve considerare come interferenza non solo il contatto fisico, ma anche tutto quel complesso di attività preventive che le imprese che convivono in un certo luogo di lavoro devono compiere per evitare gli infortuni.
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