In caso di errori nel conto corrente o di controversie con l'Istituto bancario la prima cosa da fare è inoltrare una copia della propria contestazione all'Ufficio Reclami della Banca (sia all'agenzia che all'ufficio della Direzione Generale). La contestazione deve essere inviata tramite raccomandata a/r, o consegnata a mano allo sportello, ritirando la ricevuta di avvenuta consegna.
Entro 60 giorni (90 giorni per contestazioni relative a servizi di investimento) dovrà giungere la risposta dell'Ufficio Reclami, dove sarà indicato anche il termine previsto per la risoluzione della controversia.
Nel caso in cui non giunga nessuna risposta entro i 60 giorni, o la risposta non soddisfi pienamente il correntista, questi può rivolgersi all’Ombusdman - Giurì Bancario, con sede in Roma in via IV Novembre, 114 - 00187 Roma - fax 06 6767400.
L’Ombudsman è un organismo collegiale nato per risolvere gratuitamente le controversie tra banche e intermediari, da un lato, e la clientela dall’altro. Dal 1° gennaio 2006 qualunque cliente, e non più solo i privati consumatori, ha il diritto di ricorrere all’Ombudsman nel caso in cui si sia già rivolto invano all’Ufficio reclami della sua banca o dell’intermediario.
Le condizioni necessarie per accedere all’Ombudsman:
- il danno economico subito dal ricorrente deve inoltre essere compreso entro il limite di 50 mila euro per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 (il limite è di 10 mila euro per le operazioni antecedenti a tale data)
- la controversia non deve essere già stata sottoposta all’esame dell’autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo.
L'Ombudsman emette il suo giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo; entro 120 giorni se la documentazione è insufficiente ed è quindi necessaria un'integrazione. Poi assegna alla banca o all’intermediario, in caso di decisione favorevole al ricorrente, un termine per eseguire la sua decisione.
In caso di decisione sfavorevole, infine, il correntista può rivolgersi all’autorità giudiziaria, intentando regolare procedimento davanti al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario.
Nel 2007 l’Abi ha istituito una nuova figura: il conciliatore bancario, un mediatore per risolvere eventuali controversie tra banche e cittadini. Il conciliatore, riconosciuto dal Ministero della Giustizia con l’iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione è un esperto indipendente nominato in ogni provincia con precisi requisiti di professionalità, come un docente universitario di materie economiche e giuridiche, professionisti iscritti ad albi professionali da almeno 15 anni, magistrati in pensione.
A differenza dell’Ombudsman il ricorso al conciliatore ha un prezzo, variabile: da un minimo di 200 euro per parte, per le controversie fino a 5000 euro di valore, a 10.000 euro quando superano i 5 milioni. Inoltre, mentre col ricorso all’Ombudsman e al servizio di arbitrato, si arriva comunque ad un giudizio, col conciliatore bancario è possibile raggiungere un accordo entro 60 giorni lavorativi ed omologare la raggiunta intesa presso il Tribunale. In caso di mancato accordo, invece, si può ricorrere ad un arbitro o rivolgersi ad un giudice.
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