Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2011 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
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