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Fattura minimi: cosa scrivere

La recente circolare dell’Agenzia delle entrate del maggio scorso fa il punto su tutte le novità introdotte da quest’anno per il regime dei minimi 2012. In tema di Iva e minimi 2012, è bene precisare che i minimi sono esonerati dall’obbligo di:
  • liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
  • tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal dPR n. 633 del 1972 e dal dPR n. 600 del 1973;
  • comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA;
  • versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive;
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (cd spesometro) ;
  • compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, non essendo soggetti né agli studi né ai parametri;
  • comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999, e dal DM 21 novembre 2001 (cd comunicazione operazioni “black list”).
La circolare dell’Agenzia delle entrate precisa che i minimi 2012 non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale emessi non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta. Qual è la dicitura della fattura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n.98”. Sempre in tema di fattura minimi, questi non subiscono la ritenuta d’acconto, e come tale appare necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito afferisce a imposta sostitutiva, “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820”. Prevedendo che i ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a tale fine è il contribuente minimo che ha l’onere di rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva del 5%.

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