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Fattura semplificata

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Con la Direttiva n. 2010/45/UE è stato introdotto il nuovo art. 21 bis in tema di fatturazione semplificata. Obiettivo rendere più snella la procedura di emissione dei documenti fiscali in particolare laddove l’importo degli stessi è poco rilevante e riguardano operazioni di scarso impatto economico. E’ prevista infatti una versione semplificata di fattura per le operazioni di importo non superiore al limite di € 100,00, iva compresa; la norma comunitaria parla appunto di totale della fattura. In questo caso non sarà più obbligatorio indicare separatamente l’imponibile e l’imposta ma potrà essere indicato un unico importo complessivo, lasciando quindi l’onere in sede di registrazione di scorporare l’Iva. All’emittente è consentita la possibilità di indicare solo i dati per calcolare l’imposta (aliquota) se non si vuole indicare l’imposta incorporata nel totale fattura, sarà cura del cliente determinare l’imponibile e l’imposta in sede di registrazione sul registro degli acquisti. Il predetto limite d’importo potrà però essere elevato fino a € 400,00 o addirittura essere eliminato per determinati settori di attività ovvero per quella tipologia di contribuenti per i quali sia particolarmente difficoltoso emettere le fatture ordinarie. Per questo però si dovrà attendere l’emanazione di un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Superati i suddetti limiti di importo o il vincolo della territorialità della controparte si procederà alla fatturazione secondo i criteri ordinariamente previsti dall’art. 21 D.P.R. 633/72. Non è consentita l’emissione della fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie non imponibili di cui all’art. 41 del D.L. 331/1993 e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette all’Iva, in quanto non territoriali in Italia, effettuate nei confronti di un soggetto passivo comunitario che sia debitore dell’imposta nel suo paese (reverse charge). L’emissione semplificata invece è consentita per le note di rettifica di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72 a prescindere dall’importo indicando semplicemente il riferimento alla fattura; si tratta di una fattura rettificativa che sostituisce a tutti gli effetti le note di addebito e di accredito finora utilizzate. Anche la struttura “fisica” della fattura adotta un aspetto semplificato:
  • Dati del cliente: obbligo di indicare solo il codice fiscale o la partita Iva se si tratta di soggetto residente stabilmente in Italia o del numero identificativo dello Stato Estero attribuito all’operatore comunitario dallo Stato in cui questo è stabilito. Non è più obbligatorio l’indicazione della ragione sociale o dell’indirizzo. Dovrà essere armonizzato l’art. 23 del D.P.R. 633/72 dedicato al registro delle fatture emesse che indica appunto che nel suddetto registro debbano essere riportati “ditta, denominazione o ragione sociale, cognome e nome” del cliente.
  • Dati dell’emittente: sono da indicare i dati identificativi e la partita Iva compresi quelli del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in caso di soggetto non residente;
  • Oggetto dell’operazione: descrizione sintetica dei beni ceduti o delle prestazioni effettuate ed oggetto di fatturazione e non più l’indicazione della “natura, della quantità o qualità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • Importo complessivo lordo: come già detto prima, basterà l’ammontare dell’iva incorporata o anche soltanto dell’aliquota.
Le operazioni interessate sono quelle indicati nell’art. 22 del D.P.R. 633/72:
  • Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuti autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza,a domicilio o in forma ambulante;
  • Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali, o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • Prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione di clienti;
  • Prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  • Operazioni esenti indicate ai nn. da1 a5 e ai nn. 7,8,9,16 e 22 dell’art. 10;
  • Attività di organizzazione di escursioni, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie viaggi e turismo.
Per le attività di cui sopra l’art. 22 prevede l’obbligo di emissione della fattura se la stessa è richiesta dal cliente; in questo caso potrà essere emessa la fattura semplificata anche mediante l’utilizzo di apparecchiature di misurazione fiscale (registratore di cassa) con le stesse modalità già previste per l’emissione dello scontrino parlante seppure nel rispetto dell’eventuale limite di importo indicato.

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