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Fisco: quando il ricorso è inammissibile

E’ inammissibile il ricorso per cassazione che non contiene alcuna esposizione dei fatti di causa, ma la mera riproduzione fotostatica di ampi stralci dell’avviso di accertamento, degli atti di causa, della sentenza di primo grado, dell’appello dell’Ufficio e della sentenza gravata. Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, nell’ordinanza numero 12580 del 19 luglio 2012. Con la suddetta pronuncia i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale era stato confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per l’anno d’imposta 2000, prontamente impugnato dalla società contribuente. La Suprema Corte ha rammentato che il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti causa. Tale presupposto non può ritenersi osservato laddove il ricorrente non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi a riprodurre, nel corpo del ricorso, il testo integrale degli atti del giudizio di merito, rendendo così ardua l’individuazione la materia del contendere. Peraltro, “la pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata, per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso. Il rilievo che la sintesi ha assunto nell'ordinamento è del resto attestato anche dall'art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica”, mentre la testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è richiesta quando si assume che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e, che se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa.

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