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Franchising

Il contratto di franchising, o affiliazione commerciale,  è un accordo tra produttore e rivenditore, l’affiliato. Il primo, franchisor, si impegna nella fornitura di prodotti secondo la quantità richiesta, in molti casi contrattualizzata in misura minima o massima. L'affiliato si obbliga a promuovere ed eseguire le vendita nella zona assegnata; prestare assistenza (anche post-vendita) ai clienti; sottostare alle clausole dettate dal franchisor. Prima di siglare un’affiliazione in franchising sono da preventivare quelli che sono i costi di start-up. Primo fra tutti l’affitto di un locale ideoneo: solitamente i franchisor richiedono locali ubicati in centro città o luoghi ad alta frequentazione come centri commerciali e aeroporti. Le spese per le attrezzatura informaticche e il software, per la gestione commerciale e per il personale. A queste si aggiungono solitamente anche costi fissi da riconoscere al franchisor quali diritti d’ingresso, ossia una cifra fissa che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale. Per royalties si intende poi la percentuale che l’affiliante deve riconoscere al franchisor commisurata al giro d’affare oppure in quota fissa. In Italia il contratto di franchising è definito dall'art. 1 della legge n. 129/04. L'art. 3 prevede che il contratto di franchising debba essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità e deve espressamente indicare:
  • l'ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso;
  • le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
  • l'ambito dell'eventuale esclusiva territoriale;
  • la specifica descrizione del know-how;
  • l'indicazione dei servizi d'assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall'affiliante;
  • le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto;
  • la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni.
Gli artt. 5 e 6 della legge n. 129/2004 pongono a carico di affiliante e affiliato ulteriori obblighi che possono ritenersi espressione del generale principio di rispetto della correttezza e della buona fede nell'ambito delle trattative e nello svolgimento del rapporto. In particolare:
  • è previsto un obbligo di riservatezza a carico dell'affiliato e
  • un obbligo di informazione a carico dell'affiliante;
  • l'affiliato non può trasferire la sede, se essa risulta dal contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, salvo cause di forza maggiore.
L'affiliante che fornisce informazioni false all'affiliato è qualificabile come comportamento doloso e, ai sensi dell'art. 1439 c.c., può determinare l'annullamento del contratto su domanda dell'affiliato.

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