La Guardia di Finanza con la Circolare n. 83607/2012 ha affrontato tutti i temi legati alla “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta” tra i cui reati figura anche la circolazione del contante oltre la soglia prevista per legge. Molte le indicazioni fornite tra cui anche il fatto che se il frazionamento è connaturato all'operazione (contratto di somministrazione) oppure è conseguenza di un preventivo accordo negoziale (pagamento rateale), la suddivisione in più tranches dei pagamenti, anche se riferiti alla medesima operazione, non viene considerato inammissibile.
L’art. 49 del decreto 231/2007 stabilisce ora il divieto di trasferimento effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi di denaro contante, di libretti al portatore o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto dell’operazione è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, comma 1). Tuttavia, è possibile effettuare i trasferimenti eccedenti la soglia di legge avvalendosi delle banche, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) e delle Poste italiane S.p.A., che provvedono al pagamento nei confronti del beneficiario a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di accettazione della disposizione (art. 49, commi 1 e 2).
La violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri d’interesse. Ciò significa che della stessa violazione è responsabile, insieme al soggetto che ha effettuato il trasferimento, anche colui che ha acquisito i valori trasferiti, in quanto con il suo comportamento ha contribuito a eludere il fine della legge. La Guardia di Finanza con la circolare n. 83607/2012 ha citato e condiviso il parere espresso dalla Commissione prevista dall’articolo 1 del D.P.R. n. 114 del 14 maggio 2007 la quale ha sempre considerato come effettuato tra soggetti diversi il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e società controllante. Analoga posizione è assunta per i trasferimenti di denaro intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo, le quali, sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte.
La Guardia di Finanza poi conferma che nel caso di più trasferimenti singolarmente d’importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte e autonome operazioni (es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”), ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione), oppure è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale perfezionato tra la parti (ad es. pagamento rateale). Di contro, ritiene operazione cumulabile e quindi sanzionabile, anche se attuata oltre i sette giorni, la distribuzione in contanti in più rate ciascuna sottosoglia, di un dividendo societario. Anche il pagamento di uno stipendio al dipendente, distinto in due acconti in contanti nello stesso mese rappresenterebbe operazione frazionata sanzionabile, anche se ciascuna erogazione fosse al di sotto della soglia.
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