Il regime dei minimi è applicabile ai soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro, non hanno effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate, non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.
Nel triennio precedente, inoltre, non devono aver acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro anche mediante contratti di appalto e di locazione.
Non possono accedere al regime dei minimi i soggetti non residenti in Italia e i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di terreni edificabili, fabbricati o porzioni di esso e mezzi di trasporto nuovi. Ad essere escluso dal regime dei minimi non è l’attività d’impresa bensì il soggetto. Ciò vuol dire che un soggetto esercente due attività delle quali una delle due possiede i requisiti di accesso non potrà comunque accedere al regime dei minimi.
Non possono essere ammesse al regime dei minimi le seguenti attività:
- Agricoltura e attività connesse alla pesca;
- Vendita sali e tabacchi;
- Commercio di fiammiferi;
- Editoria;
- Telefonia pubblica;
- Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- Intrattenimenti e giochi;
- Agenzie di viaggio e turistiche;
- Agriturismi;
- Vendite a domicilio;
- Vendita all’asta o rivendita di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e antiquariato.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni devono manifestare la scelta del regime dei minimi nella dichiarazione di inizio attività tramite modello AA9.
Fino all’approvazione di tale modello e delle relative procedure informatizzate tali soggetti possono utilizzare il modello AA9/8 e barrare la casella denominata “Contribuenti minori” presente nel quadro B. E’ inoltre possibile, qualora il contribuente non abbia provveduto a barrare la suddetta casella, rettificare la dichiarazione originaria nei successivi trenta giorni, recandosi direttamente presso l’ufficio competente.
I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario è comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva e ha durata triennale
I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti dai quali erano precedentemente esonerati. L’opzione resta valida per almeno un triennio trascorso il quale si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
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