Il Decreto del 5 aprile 2012, pubblicato in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2012, aggiorna i coefficienti per la determinazione della base imponibile IMU 2012 degli immobili di imprese non accatastati, che versano l’imposta in base al valore contabile.
I fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, calcolano la base imponibile ai fini ex ICI/IMU considerando il c.d. “valore contabile”, determinato utilizzando gli specifici coefficienti ministeriali in relazione all’anno di sostenimento dei costi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto summenzionato ha provveduto ad aggiornare i coefficienti utilizzabili per determinare l’imposta dovuta per il 2012.
La base imponibile ai fini IMU, così come previsto per l’ICI dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, è determinata:
- per i fabbricati iscritti in Catasto moltiplicando la rendita catastale rivalutata per uno specifico coefficiente (“valore catastale”).
- per i fabbricati classificabili come “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, moltiplicando il valore di bilancio per specifici coefficienti aggiornati annualmente da un apposito Decreto Ministeriale (“valore contabile”);
- per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, con riferimento alla c.d. “rendita proposta”.
Per gli immobili della seconda categoria, non iscritti in catasto e posseduti da imprese che li contabilizzano distintamente, la base imponibile IMU è determinata applicando specifici coefficienti ai valori iscritti in bilancio o nel libro dei beni ammortizzabili, al lordo del relativo fondo di ammortamento.
I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l’anno 2012 = 1,03; per l’anno 2009 = 1,10;
per l’anno 2006 = 1,21; per l’anno 2003 = 1,36;
per l’anno 2000 = 1,49; per l’anno 1997 = 1,58;
per l’anno 1994 = 1,73; per l’anno 1991 = 1,81;
per l’anno 1988 = 2,07; per l’anno 1985 = 2,59;
per l’anno 2011 = 1,07; per l’anno 2008 = 1,14;
per l’anno 2005 = 1,25; per l’anno 2002 = 1,41;
per l’anno 1999 = 1,52; per l’anno 1996 = 1,63;
per l’anno 1993 = 1,76; per l’anno 1990 = 1,90;
per l’anno 1987 = 2,25; per l’anno 1984 = 2,77;
per l’anno 2010 = 1,09; per l’anno 2007 = 1,18;
per l’anno 2004 = 1,32; per l’anno 2001 = 1,45;
per l’anno 1998 = 1,54; per l’anno 1995 = 1,68;
per l’anno 1992 = 1,78; per l’anno 1989 = 1,99;
per l’anno 1986 = 2,42; per l’anno 1983 = 2,94;
per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11.
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