Impresa individuale
E' la forma più semplice e meno onerosa. L'imprenditore è l'unico responsabile della sua gestione con la conseguenza dell'estensione del rischio di impresa a tutto il patrimonio pesonale dell'imprenditore stesso (responsabilità illimitata).
L'impresa individuale può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori per lo svolgimento dell'attività.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:
- attribuzione del numero della partita IVA
- iscrizione presso il Registro delle Imprese e presso albi, registri, elenchi in caso di esercizio di particolari attività
- iscrizione all'INPS ed eventualmente all'INAIL
- richiesta eventuale di licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie..
- tenuta di regolare contabilità
Per la costituzione di un'impresa individuale non è necessario l'atto pubblico nè un capitale minimo.
Impresa familiare
L'impresa individuale può assumere la forma di impresa familiare quando ad essa collaborano familiari (coadiuvanti) dell'imprenditore.
Per la collaborazione prestata, ai familiari vengono riconosciuti alcuni diritti patrimoniali e amministrativi. Vi è infatti il riconoscimento di una quota di partecipazione agli utili dell'impresa e la possibilità per i collaboratori prendere parte alle decisioni in merito alla gestione straordinaria dell'impresa stessa.
La costituzione dell'impresa avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale l'impresa familiare viene considerata comunque come un'impresa individuale.
Si considerano familiari coadiuvanti: il coniuge, i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati; i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati, i nipoti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti..), i parenti entro il 3° grado e gli affiliati entro il 2°
Con l’introduzione della L. 40/07, le comunicazioni relative all’iscrizione, modificazione e cessazione di un’impresa da effettuare al Registro Imprese, all’Agenzia delle Entrate , all’Inps e all’Inail sono sostituite dalla “Comunicazione Unica” che l’imprenditore effettua solo presso il Registro Imprese territorialmente competente per via telematica.
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