Sono stati istituiti dieci nuovi codici tributo e apportate le necessarie modifiche ai modello f24 e f24 Accise. L’imposta municipale si paga infatti esclusivamente tramite F24.
Con un primo provvedimento sono state fissate le modalità di versamento sia per i titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line che per tutti gli altri contribuenti, ai quali è, è consentito utilizzare ancora il modello di pagamento unificato in cartaceo a Poste spa, banche o agenti della riscossione.
Nello stesso documento sono descritti i tempi e le modalità di ripartizione e accreditamento degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate verso i Comuni creditori di parte delle somme.
Il secondo provvedimento introduce le necessarie modifiche per i modelli “F24” ed “F24 accise”, dove viene sostituita innanzitutto la parola “Ici” “Imu” e la dicitura “detrazione Ici abitazione principale” con “detrazione”. Viene sostituita anche la dicitura relativa all’addebito bancario, codice Iban al posto del superato codice ABI e CAB.
Con lo stesso provvedimento il direttore dell’Agenzia consente che i vecchi modelli di pagamento possano ancora essere utilizzati fino al 31 maggio 2013, previa indicazione del l versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali”, naturalmente indicando i nuovi codici tributo.
Con la risoluzione n. 35/E, anch’essa datata 12 aprile, vengono invece istituiti i dieci nuovi Codici Tributo collegati alle diverse tipologie catastali sottoposte alla nuova tassazione che saranno operativi dal 18 aprile:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3915 terreni (destinatario lo Stato)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)
Nella risoluzione 35/E 2012 sono stati anche ricodificati i codici tributo dell’ICI.
Ora, per l’abitazione principale si dovrà indicare il codice 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943 (non sono più utilizzabili i precedenti 3901, 3902, 3903 e 3904).
Per gli interessi e le sanzioni relativi all’Ici restano validi invece i codici 3906 e 3907.
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