La presentazione della dichiarazione IMU era un adempimento già previsto dall'articolo 9, co. 6 del Decreto sul federalismo fiscale (D.Lgs. 23/2011) e poi confermato dall'articolo 13, co. 12 ter del Decreto Salva Italia (D.L. 201/2012), che ne ha anticipato l’applicazione al 2012.
In attesa della pubblicazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione da parte del Ministero dell'Economia e di una conferma circa l’efficacia delle procedure di presentazione attraverso il MUI (modello unico informatico) utilizzato dai notai già ai fini ICI (articolo 3-bis, D.Lgs. 463/97), saranno milioni i contribuenti a dover verificare le variazioni da comunicare.
Se fino al 2011 il notaio in sede di stipula di atti di compravendita o di costituzione di diritti reali sugli immobili, inviava il MUI rendendo non necessario l’invio della dichiarazione ICI da parte del contribuente, dal 2012, se non verrà confermata l’applicazione della procedura anche per l’IMU, l'acquirente o il titolare del nuovo diritto reale saranno tenuti all’invio del modello entro la fine di settembre.
I contribuenti che possiedono immobili al 1° gennaio 2012, per i quali la situazione ai fini Imu sia variata rispetto alla situazione ai fini della vecchia Ici o varierà entro il 30 settembre 2012 o i contribuenti che acquisteranno nuove unità immobiliari entro il 30 settembre 2012, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 settembre 2012.
Coloro che varieranno la propria situazione immobiliare dal 1° ottobre 2012 in avanti, avranno 90 giorni di tempo per comunicare la variazione (termine a regime) e se la variazione consiste in una variazione catastale a seguito di modifiche che possano avere cambiato la rendita catastale, la data da prendere a riferimento sarà quella dell'atto notarile.
Un caso tipico di variazione è la modifica del valore dell’area edificabile posseduta, che varia la base imponibile ai fini IMU (valore di mercato al 01.01.2012 con aliquota base pari al 0,76 %).
Un altro caso che invece non veniva considerato fino al 2011 è la applicazione delle agevolazioni prima casa (ai fini IMU) per una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, magazzini; C/6 garage e autorimesse; C/7 tettoie). Se un soggetto dovesse essere proprietario di un’abitazione principale e di due C/6 dal 2012 non potrà più applicare l’aliquota ridotta del 4 per mille (aliquota base) su entrambe le pertinenze, anche se catastalmente considerate tali.
Per cui chi nell'Ici considerava pertinenziali due garage in base alle regole locali dovrà scegliere e dichiarare quale delle due unità collegare all'abitazione principale per il pagamento dell'Imu.
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