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Imu: sanzioni e ravvedimento

Ieri è scaduto il termine per pagare l’Imu. Per chi ha commesso degli errori nel determinare l’importo dovuto della prima rata, non si applicano sanzioni né interessi, poichè al momento del saldo per il 2012, al 17 dicembre prossimo, dovrà essere versata la seconda rata con conguaglio della prima. Per chi non ha pagato l’imposta alla scadenza del 18 giugno, la sanzione piena che si applica è pari al 30% dell’importo non versato. Tuttavia per evitare il pagamento pieno di questa sanzione, si apre la possibilità del ravvedimento operoso, dove è possibile sanare l’omesso o tardivo versamento pagando precisi importi delle sanzioni. Può esserci: il ravvedimento entro 14 giorni, quello mensile e quello annuale. Chi paga l’Imu entro 14 giorni dalla scadenza fissata al 18 giugno scorso, pagherà una sanzione di importo pari allo 0,2% al giorno. Chi versa l’imposta in questione dal 15esimo fino al 30esimo giorno dopo la scadenza del 18 giugno, pagherà una sanzione ridotta del 3% dell’importo dovuto, mentre chi paga entro 1 anno avrà una sanzione del 3,75%. Oltre alle sanzioni devono essere pagati anche gli interessi legali del 2,5% annuo. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile scorso, istituendo gli appositi codici tributo per il versamento con il modello F24 dell’Imu, ha anche precisato che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Se poi è il Comune che contesta prima al contribuente il mancato pagamento dell’Imu, in tal caso o trascorsi 12 mesi dalla scadenza fissata, si applicheranno le sanzioni piene di importo pari al 30% di quello non versato a cui vanno aggiunti gli interessi di mora fino al 5,5%.

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