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Incentivi per assunzioni disoccupati

Disoccupato
 I datori di lavoro che hanno assunto l’anno scorso lavoratori che versino in situazioni particolari (art. 2, c. 124, 135 e 151, della L. n. 191/2009)possono finalmente inoltrare all’INPS, in via telematica, le domande degli incentivi sulle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011; mentre per quelle successive, che saranno effettuate nel 2012, è necessario attendere l’emanazione di un ulteriore decreto. A comunicarlo è l’INPS con la circolare n. 76 del 31 maggio, fornendo specifiche istruzioni in merito alle modalità operative per la fruizione degli incentivi in questione. I benefici consistono nella riduzione dei contributi dovuti o nell'erogazione di un contributo mensile a favore dei datori di lavoro:
  • che assumono lavoratori ultracinquantenni, titolari d’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
  • che fanno proseguire un rapporto di lavoro dipendente già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, e per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato;
  •  che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Per accedere ai benefici occorre che il datore di lavoro abbia assunto, nel corso del 2011, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, lavoratori che presentino contemporaneamente sia il requisito dei 50 anni di età sia la titolarità dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari. L’incentivo è concesso anche se si verifica la trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo il primo gennaio 2010. Quanto ai dipendenti già in forza con almeno 35 anni di anzianità contributiva, precedentemente assunti dalle liste di mobilità, l’incentivo spetta al datore se: è realmente proseguito nel 2011 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute, il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011, le riduzioni contributive previste dalla L. n. 223/1991, art. 8, c. 2, o art. 25, c. 9;è stato prorogato, nel corso del 2011, un rapporto di lavoro a termine oltre 12 mesi. A tal proposito, va precisato che l’incentivo decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro o dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. Per quanto riguarda invece, i lavoratori disoccupati di qualsiasi età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile, l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2011. In tal caso l’incentivo, erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente. Per accedere ai benefici i datori di lavoro interessati dovranno presentare, entro il 30 giugno 2012, un’apposita domanda all’INPS, allegando altresì una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul portale dell’INPS.

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