I falsi crediti e le indebite compensazioni sanate spontaneamente, scontano la mini sanzione del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione.
Dopo l’invio del modello unico il contribuente ha la possibilità di vedere con certezza qual è l’importo dei crediti per imposte spettanti per il periodo 2011 e che potevano essere utilizzati in compensazione a partire dal 1° gennaio 2012. Spesso in tale fase il contribuente si trova di fronte a delle sorprese, in quanto il credito compensato nel corso del 2012 risulta più elevato rispetto a quello spettante e che risulta da Unico 2012. In tale circostanza il contribuente può rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso.
Per le compensazioni di crediti inesistenti la sanzione applicabile va dal 100% al 200% del credito utilizzato.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 18/2011) ha però affermato che in caso di ravvedimento la base di riferimento sulla quale calcolare le sanzioni è sempre quella del 30 per cento. In sostanza nel caso in cui il contribuente abbia effettuato una compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente abbia riscontrato che il credito indicato è superiore a quello che risultava dalla dichiarazione può procedere al ravvedimento della violazione versando l’eccedenza compensata e pagando la sanzione del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione o 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione. Ovviamente oltre a tali somme il contribuente è tenuto a versare anche gli interessi legali calcolati sulla base dei giorni di ritardo. Altra conseguenza a cui va incontro il contribuente è che, qualora decidesse di regolarizzare la violazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, la sanzione sarà pari al 10% (1/3 del 30%).
Il ravvedimento per gli omessi o tardivi versamenti può riguardare solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i relativi pagamenti si usa il modello F24. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione e gli interessi.
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