Nel 2013 le indennità di maternità a favore delle lavoratrici autonome iscritte all'Inps, saranno maggiorate del 3% circa rispetto a quello dello scorso anno, è una diretta conseguenza dell'aumento dei minimali contributivi riferiti ai lavoratori dipendenti dei corrispondenti settori di attività.
L'indennità di maternità per le artigiane, commercianti e coltivatrici dirette, stabilita dalla legge n. 546/1987, compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva. Le giornate indennizzabili sono tutte quelle cadenti nel suddetto periodo, fatta eccezione per le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, che si verifichi non prima del terzo mese di gravidanza, la prestazione è riconosciuta per un periodo di 30 giorni successivi all'evento.
In aggiunta ai 5 mesi di astensione obbligatoria, le lavoratrici autonome hanno diritto a 3 mesi di astensione facoltativa dal lavoro nel primo anno di vita del bambino. Durante l'astensione alla lavoratrice spetta un indennizzo pari al 30% del minimale contributivo del settore. Pertanto, nel 2013 l'assegno giornaliero per astensione facoltativa è pari a 12,20 euro per le coltivatrici dirette, 12,57 euro per le artigiane e 11,02 euro per le commercianti.
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