A partire dal 1° gennaio 2013 arriverà, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (Salva Italia), la Tares, il nuovo tributo sui rifiuti e servizi comunali e andrà a sostituire le tariffe attuali, ovvero Tia e Tarsu.
La nuova tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
La tariffa è formata da una quota relativa all’onere del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile correlata all’entità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'ammontare dei costi di gestione. La Tares è dovuta per anno solare.
Essa è rivolta a “chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Le aree comuni scoperte e le aree pertinenziali e accessorie alle civili abitazioni non sono soggette all'imposta. Quando si è di fronte a locali in multiproprietà e a centri commerciali integrati, il soggetto che è chiamato a gestire i servizi comuni è anche responsabile del versamento dell’imposta.
La tariffa è valorizzata facendo riferimento agli impieghi e alla varietà di attività svolte, ai principi fissati con regolamento, e infine alle quantità e qualità delle medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
In caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel registro degli immobili urbano, l’area soggetta al tributo corrisponde all’80% della superficie catastale, in base a criteri fissati dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. È necessario precisare che l’area considerata per la quantificazione del tributo è da quella calpestabile.
In deroga a quanto stabilisce l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi è interamente versata al comune. Il versamento è effettuato in quattro rate trimestrali, in assenza di diversa deliberazione comunale, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, attraverso bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato.
È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Per una più corretta verifica degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, disporre l'accesso ai locali e aree soggette a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
L’accertamento, in presenza di una non collaborazione del contribuente o altro impedimento, potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 c.c.
In caso di omesso o parziale versamento del tributo, si applica l’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471. In caso di omessa presentazione si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; infine, in caso di dichiarazione non corretta, la sanzione va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Sono ridotte a un terzo le sanzioni, se entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene il consenso del contribuente, con pagamento del dovuto.
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