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IRAP: il rimborso

In tema di Irap il Decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011), ha previsto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap sul costo del lavoro dipendente e assimilato sostenuto da imprese e professionisti. Tuttavia mancano ancora le disposizioni che permettano di calcolare l’importo che potrà essere dedotto. Con il decreto fiscale D.L. 16/2012, la cui legge di conversione (n. 44 del 26 aprile 2012) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012, si riapre la strada al rimborso dell’Irap, anche se è difficile quantificare quanti e se arriveranno i rimborsi ai contribuenti. In particolare, il decreto fiscale 16/2012 ha previsto la possibilità di chiedere il rimborso anche per le annualità 2011 e precedenti nel caso in cui il termine per la richiesta di rimborso sia ancora pendente (48 mesi dalla data del versamento - art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) alla data del 2 marzo 2012. L’intervento si è reso opportuno in conseguenza delle novità introdotte dal D.L. 201/2011, e in particolare della deduzione integrale dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato, e dell’abrogazione della deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP. Nel comma 12 dell’articolo 4 del decreto fiscale, viene disposto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (che deve tenere conto di quanto previsto dal decreto n.185 del 29 novembre 2008 articolo 6 commi da 2 a 4) vengano stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia pendente la richiesta di rimborso. Essendo nel periodo in cui ci si accinge a chiudere i bilanci del 2011, gli importi che la legge prevede saranno rimborsati, potranno influenzare i conti economici del 2011? La norma del decreto fiscale dispone che i provvedimenti dell’Agenzia che saranno emanati, dovranno tenere conto della norma che aveva consentito il rimborso considerando la deducibilità del 10% dell’Irap. Il rimborso poteva essere effettuato secondo l’ordine di presentazione delle domande, nei limiti di spesa previsti, di 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni per il 2012 e 400 milioni per il 2011. L’articolo 4 comma 12 del decreto fiscale lega il diritto al credito alla presentazione dell’istanza e tale disposizione non impedirebbe di considerare il rimborso nei bilanci in chiusura. Inoltre, il decreto 185 del 2008 mette in collegamento i tempi di presentazione delle domande, con l’ordine con cui i rimborsi saranno effettuati, e pur fissando un limite di spesa, prevede delle risorse integrative.

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