L’aliquota Iva da applicare per il controllo ordinario e obbligatorio degli impianti di riscaldamento installati con destinazione abitativa privata, per condomìni e case private, è il 10 per cento.
L’agevolazione, destinata al consumatore finale, riguarda soltanto gli interventi necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e non altri tipi di prestazioni.
L' Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 2000, aveva anche precisato che il beneficio è applicabile pure alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Nel caso in cui la società abbia applicato l’Iva ordinaria, dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972).
Potrà recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostri di averla realmente restituita agli utenti.
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