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Iva per cassa

Calcolo tasse
Dall’1.12.2012 è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa”, l’adesione al regime avviene tramite comportamento concludente con opzione da esercitarsi nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione. Per coloro che hanno aderito al nuovo regime a partire dall’1.01.2013 l’opzione andrà esercitata nel Modello IVA 2014, periodo d’imposta 2013, barrando, all’interno del quadro VO, rigo VO15, la relativa casella. L’opzione:
  • ha effetto a decorrere dall’1.1 dell’anno in cui la stessa viene esercitata, o dalla data di inizio dell’attività;
  • è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume d’affari
  • decorso il triennio l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione.
I contribuenti che hanno adottato l’IVA per cassa a decorrere dall’1.1.2013 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2015. E’ necessario fare attenzione nella Dichiarazione IVA 2014,  per le operazioni compiute nel 2012 per le quali l’IVA è divenuta esigibile nel 2013. Tali operazioni, che sono già state incluse nel volume d’affari 2012:
  • andranno indicate nella sezione II del quadro VE in corrispondenza della relativa aliquota, concorrendo in tal modo alla determinazione dell’imposta;
  • per evitare duplicazione del volume d’affari, essendo operazioni che hanno concorso a formare il volume d’affari nel precedente periodo d’imposta, dovranno essere indicate con segno meno nel rigo VE37.
Per le operazioni effettuate durante il 2013, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta, dovranno essere indicate nel rigo VE36 del quadro VE della Dichiarazione IVA 2014.

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