Passata la scadenza del 20 agosto chi non avesse pagato le imposte in scadenza può rimediare pagando in ritardo fruendo del ravvedimento operoso. Le modalità per rimediare sono tre: “ravvedimento brevissimo” entro il 14° giorno, “ravvedimento breve” entro 30 giorni, “ravvedimento lungo” entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Come noto il D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”), convertito in legge n. 44 del 22/4/2012, ha modificato l’art. 37 del n. 223/2006 inserendo il nuovo comma 11 bis per effetto del quale “gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che scadono nel periodo che va dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”. Si tratta, in sostanza dei versamenti d’imposte sui redditi, ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, addizionali all’Irpef.
Se però il pagamento non è stato effettuato nei termini (per dimenticanza o a maggior ragione per indisponibilità di risorse finanziarie) il contribuente al momento del pagamento tardivo viene colpito da una sanzione pari al 2% dell’importo non pagato per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni o al 30% dell’ammontare del tributo da versare per i pagamenti effettuati a partire dal 15 giorno di ritardo.
Per evitare l’irrogazione piena della sanzione il contribuente può rimediare fruendo del ravvedimento operoso un istituto giuridico che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omessa effettuazione, alle prescritte scadenze, di adempimenti fiscali e versamenti di tributi (in acconto, saldo, periodici, ecc.), sempreché tali omissioni non siano già state rilevate dagli organi di controllo. Tutto ciò avvalendosi di sanzioni ridotte (più gli interessi sulle imposte dovute) in misura variabile alla tempestività dell'effettuazione dell'adempimento o versamento spontaneo, tempestività che può essere di tre tipi: brevissima, breve e lunga.
- Ravvedimento brevissimo - Se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni, la sanzione si riduce allo 0,2 per ogni giorno di ritardo (1/10 del 2%). Dunque, chi non ha pagato le imposte entro il 20 agosto può avvalersi del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla scadenza (cioè entro il 3 settembre 2012). Ad esempio il contribuente che doveva versare il 20 agosto un’Irpef di 100 € (compresa la maggiorazione) e decide di pagarla il 27 agosto può pagare una sanzione ridotta dell’1,40% pari a € 1,4.
- Ravvedimento breve – Con il ravvedimento breve la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), il pagamento omesso deve però essere eseguito dal quindicesimo (4 settembre 2012) entro trentesimo giorno successivo alla scadenza (19 settembre 2012).
- Ravvedimento lungo – Infine rimane il ravvedimento lungo da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (cioè per le persone fisiche entro il 30 settembre 2013). In questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%).
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