Con le modifiche al Codice della strada apportate dal Parlamento nel 2003, è stata introdotta la patente a punti. Ad ogni automobilista viene attribuito un punteggio iniziale di 20 punti e l'iscrizione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ad ogni violazione del regolamento, vengono scalati dei punti, a seconda dell’infrazione. Commettendo più infrazioni in una sola volta si perdono al massimo 15 punti, a meno che non sia prevista la sanzione accessoria di sospensione o revoca della patente. È possibile riacquistare fino a 6 punti in patente, frequentando corsi di aggiornamento e recupero presso le autoscuole, con obbligo di esame finale.
Se per due anni consecutivi non si subiscono decurtazioni dei punti, si riacquista completamente il punteggio iniziale. Inoltre, per i titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti, è previsto l'accreditamento di 2 punti, fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.
Dal 13 agosto 2010, per i patentati da meno di tre anni è stato introdotto un ulteriore meccanismo premiale: nel caso non vengano commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti, viene attribuito sul loro titolo di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.
Dall'8 agosto 2009 è prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida o dal patentino anche per i conducenti maggiorenni di ciclomotori e minicar.
In caso di infrazione che non ha consentito di identificare il conducente (ad esempio per eccesso di velocità), il proprietario del veicolo, a cui il verbale è stato notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione. Se il proprietario omette di fornire tali dati, scatta per lui una sanzione, che va da un minimo di 263 fino ad un massimo di 1.050 euro. Non gli possono però essere decurtati i punti sulla patente. In ogni caso, sulla base di motivazioni documentate ed attendibili, il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il numero 848.782.782, che permette di conoscere quanti punti in patente si possiedono. Altrimenti, è possibile ottenere la stessa informazione tramite il Portale dell'automobilista, gestito dallo stesso Ministero.
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