- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico).
- Gli Enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.
- pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- studenti nei periodi di vacanza: sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre; Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2011 e 2012) cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- lavoratori in part-time (anni 2011 e 2012) i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
- altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.
- I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.
- Applicazione ambito agricolo
- Applicazione settori commercio, turismo e servizi.Relativamente al settore domestico, si precisa che il lavoro occasionale accessorio è riservato alla collaborazione attivata da committenti privati per esigenze familiari (Circ. Inps n. 44/2009).
- Applicazione imprese familiari
- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);
- dell’insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati);
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
- di attività agricole rese a favore di: - imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e – per gli anni 2010 e 2011 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part-time; - imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
- dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nell’ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività specifiche;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010 e 2011, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010 e 2011) con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
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