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L´avviso di irregolarità non slitta al 20 agosto

La comunicazione di irregolarità per omessi versamenti delle imposte derivanti da Unico, il cui pagamento con sanzioni ridotte che scade (trentesimo giorno successivo alla comunicazione) nel periodo compreso tra l’1° agosto e il 20 agosto, non gode della proroga in quanto il debito non scaturisce da liquidazioni periodiche ma da controlli del Fisco. Entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, vengono effettuati la liquidazione automatizzata di imposte, premi e contributi dovuti ed il rimborso spettante in base alla dichiarazione. Sulla base dei dati desumibili dalla dichiarazione e di quelli in proprio possesso, l'Amministrazione rettifica gli errori materiali e di calcolo, riduce le detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta indicati in misura superiore a quella spettante e controlla la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti. L'esito della liquidazione (se diverso rispetto a quanto indicato nella dichiarazione) è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta. Se questi rileva dati o elementi non considerati o valutati erroneamente può, entro 30 gg. dal momento della comunicazione, fornire chiarimenti all'Amministrazione (disposizione introdotta dall'art. 1, co. 1, lett. a), D.Lgs. 26.1.2001, n. 32). Se al contrario risultano somme dovute dal contribuente, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, questi ha la possibilità di definire il contesto versando quanto indicato nell’avviso di pagamento entro 30 giorni dal suo ricevimento, beneficiando, in tal caso, di una riduzione della sanzione (ordinariamente pari al 30%). In particolare, la sanzione “piena” è ridotta a 1/3 (diventa quindi il 10%). Qualora il pagamento scada tra il 1° agosto e il 20 agosto, il contribuente non potrà fruire della c.d. “proroga di Ferragosto”. Al riguardo, si ricorda che “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20 comma 4 del D. Lgs 9 luglio 1997 n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”. Sebbene la norma intenda consentire il godimento delle ferie estive, senza interruzioni dovute alle scadenze tributarie, essa non ha una portata generale e non si riferisce a tutti i tributi che scadono nei primi 20 giorni di agosto, ancorché vadano corrisposti con il modello F24. Nel quadro così tracciato in particolare non rientrano gli avvisi di irregolarità in quanto il debito non scaturisce direttamente dalle liquidazioni periodiche del contribuente ma dai controlli del fisco.

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