L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 37/E del 19 aprile 2012, ha istituito 20 nuovi codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito del reclamo e della mediazione. Il nuovo istituto, che riguarda le controversie di valore non superiore a 20mila euro, si definisce con il pagamento dell’importo dovuto entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione.
Il primo comma dell’articolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo, ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48”. La circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E, ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative del nuovo istituto, precisando, che “la procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione. […[ Il pagamento va effettuato, anche tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, utilizzando appositi codici tributo […]”.
Si ricorda che nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2012 sono state estese, limitatamente all’istituto del “reclamo e della mediazione”, le modalità di versamento con F24 anche alle imposte di bollo, di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria, catastale, sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale su contratti di locazione finanziaria di immobili, alla tassa ipotecaria e a quella sulle concessioni governative. I nuovi codici tributo sono stati quindi istituti per consentire il versamento delle somme dovute a seguito del reclamo e dalla mediazione. Tali codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24 esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I codici istituiti sono: 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969. Si precisa che per la compilazione dei vari campi del modello F24, come “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” bisogna tenere conto delle informazioni riportate nell’atto di mediazione.
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