- per le controversie di valore non superiore ad €.20.000;
- relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate;
- notificati a decorrere dal 1° aprile 2012;
- da una parte, svolge una funzione pre-processuale di “chiamata in giudizio dell’Agenzia”;
- dall’altra, avvia una fase amministrativa nel corso della quale il contribuente e la stessa Agenzia possono giungere a una rideterminazione della pretesa tributaria ovvero dell’importo chiesto a rimborso.
- il nuovo istituto trova applicazione con riferimento “agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012”. Per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data;
- per determinare il valore della lite, occorre fare riferimento al singolo atto impugnato, e ciò anche se il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato diversi provvedimenti;
- negli accertamenti sulle perdite fiscali, occorre determinare l'imposta virtuale e aggiungere ad essa l'eventuale imposta che scaturisce dall'utile accertato a fronte della dichiarazione di una perdita;
- il contribuente dovrà allegare all’istanza : copia dell’atto impugnato; copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in giudizio, intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della CTP;
- la presentazione dell’istanza, non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato. Pertanto, anche nell’ambito della mediazione, il contribuente può chiedere la sospensione (amministrativa) degli effetti dell’atto.
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