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Mediazione tributaria

 Con la "Manovra correttiva" è stato introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione (art. 17-bis DLgs 546/92) secondo cui è previsto:
  • per le controversie di valore non superiore ad €.20.000;
  • relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • notificati a decorrere dal 1° aprile 2012;
l’obbligo di presentare istanza di mediazione ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso. Con l’istanza di mediazione il contribuente, oltre a sottoporre in via preventiva alle Entrate i motivi per i quali si chiede l’annullamento (totale o parziale) dell’atto, può formulare anche una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa (art. 17-bis, DLgs 546/92). Il nuovo istituto produce, pertanto, 2 effetti:
  • da una parte, svolge una funzione pre-processuale di “chiamata in giudizio dell’Agenzia”;
  • dall’altra, avvia una fase amministrativa nel corso della quale il contribuente e la stessa Agenzia possono giungere a una rideterminazione della pretesa tributaria ovvero dell’importo chiesto a rimborso.
Con la C.M. 9/2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo istituto, tra i quali si segnalano i seguenti:
  • il nuovo istituto trova applicazione con riferimento “agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012”. Per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data;
  • per determinare il valore della lite, occorre fare riferimento al singolo atto impugnato, e ciò anche se il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato diversi provvedimenti;
  • negli accertamenti sulle perdite fiscali, occorre determinare l'imposta virtuale e aggiungere ad essa l'eventuale imposta che scaturisce dall'utile accertato a fronte della dichiarazione di una perdita;
  • il contribuente dovrà allegare all’istanza : copia dell’atto impugnato; copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in giudizio, intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della CTP;
  • la presentazione dell’istanza, non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato. Pertanto, anche nell’ambito della mediazione, il contribuente può chiedere la sospensione (amministrativa) degli effetti dell’atto.

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