- entro il 30 aprile 2012 al proprio sostituto d’imposta (quindi il datore di lavoro o l’ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15.1 di prestare assistenza fiscale per quell’anno;
- entro il 31 maggio 2012 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (esempio commercialista, consulente del lavoro).
- entro il 31 maggio 2012 il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati;
- il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
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