L’imprenditore che affitta l’intera azienda con macchinari non in regola con le norme sulla sicurezza non è punibile penalmente per gli eventuali infortuni sul lavoro. È questo in sostanza il prezioso principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19416 del 22 maggio 2012, precisando altresì che non esiste una precisa norma nel D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) che sanziona chi affitta un’azienda.
Gli interessanti della vicenda sono due società, in cui una concede in noleggio all’altra dei macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Infatti, il tribunale, accertata l’obsolescenza dei macchinari noleggiati nel contesto di un contratto d’affitto d’azienda, riteneva infondata l’interpretazione della difesa secondo cui le condotte collegate all’affitto d’azienda non rientrerebbero tra quelle penalmente sanzionabili. La parte soccombente, però, impugna la sentenza e ricorre per Cassazione precisando che la condotta tenuta non riguardava solo il noleggio di macchinari, ma nell’affitto dell’intero complesso aziendale.
I giudici richiamano le disposizioni contenute nell’art. 6 del D.Lgs. 626/1994 e l’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008, che si pone in rapporto di continuità normativa. In pratica, la prima poneva l’obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali. La seconda invece vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Alla luce delle suddette disposizioni, i giudici assolvano con formula piena il legale rappresentante della S.r.l. che aveva affittato l’azienda con dei macchinari obsoleti, non potendo essere ricompreso tra i soggetti indicati dalle norme citate poiché aveva concesso in affitto tutta l’azienda e non solo i singoli attrezzi. Infatti, i responsabili della sicurezza elencati dalle norme vigenti sono gli imprenditori sui loro dipendenti, i fabbricanti, i noleggiatori, ma non certo chi affitta tutta l’azienda. Sulla base di questi motivi la Suprema Corte ritiene fondato il ricorso perché il reato contestato non è configurabile per mancanza dell’elemento soggettivo.
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