A decorrere dal 1° maggio è dovuta una tassa annuale per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi, con esclusione dei natanti), e per tali fini utilizzate, immatricolate in registri italiani o esteri, possedute ovvero detenute da soggetti residenti in Italia, di lunghezza superiore a 10 metri. Il versamento di tale tassa, riferita al periodo 1° maggio – 30 aprile successivo, va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.
Dopo aver ricordato che la tassa in oggetto, al fine di sviluppare il settore nella nautica da diporto, non si applica alle unità di diporto per il 1° anno d’immatricolazione, Assilea nella sua circolare, specifica anche che la tassa inoltre va calcolata sulla base di importi fissi, rapportati alla lunghezza dell’unità da diporto: così dai 10,01 ai 12 metri si pagherà 800 euro, dai 12,01 ai 14, si pagherà 1.160, fino ad arrivare a più di 64 metri per cui si pagherà 25mila euro.
Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per la durata della stessa. Sono interessati al versamento invece i residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggono, o ai quali sia attribuibile il possesso o la detenzione di unità da diporto.
Con riferimento alla soggettività passiva nel caso di locazione finanziaria, nella circolare del 27 aprile scorso, Assilea precisa che non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c.
Esonerati dal pagamento della tassa sono le persone fisiche che non abbiano una residenza fiscale in Italia, le persone giuridiche che non abbiano sede legale in Italia (fatta eccezione per i suddetti casi di riferibilità a persone fisiche italiane) che non abbiano una stabile organizzazione in Italia, le società di leasing, i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che utilizzano le unità da diporto, incluse quelle iscritte al Registro Internazionale, per svolgere attività di locazione e di noleggio.
Tenuto conto che lo spirito della norma è quello di assoggettare a tassazione le unità da diporto, intese come imbarcazioni e navi, con esclusione dei natanti, l’Associazione in questione precisa che sia ragionevole escludere dal pagamento della tassa anche quei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che svolgono le attività commerciali, oltre alla locazione e al noleggio, ossia coloro che svolgono l’insegnamento professionale della navigazione da diporto e il diving. Anche se in materia si auspica un chiarimento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tra tali presupposti, oltre alla proprietà e l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio, vi rientra anche l’utilizzo in base a contratto di locazione, noleggio e locazione finanziaria, per il periodo di durata della stessa, a prescindere dal luogo di residenza della controparte locatrice.
In sede di conversione in Legge del D.L. liberalizzazioni, il decreto legge n. 1/12, è stata introdotta poi al comma 5bis dell’art. 16 del D.L. 201/2011 l’esenzione a favore delle unità che siano rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.
Dopo aver ricordato poi le istruzioni per il versamento dettate dall’Agenzia delle Entrate, la circolare di Assilea precisa che la tassa va versata con riferimento al periodo 1° maggio - 30 aprile dell’anno successivo, e deve essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui il presupposto per l’applicazione si verifichi dopo il 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Ulteriore ipotesi che viene precisata nel documento datato 27 aprile scorso, è quella dei contratti ex art. 16, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che si riferisce ai contratti di locazione, di locazione finanziaria e, secondo un’interpretazione logico-sistematica suscettibile di chiarimento ministeriale, anche ai contratti di noleggio. La tassa in questo caso è dovuta dall’utilizzatore sul periodo di durata del contratto e va, dunque, calcolata rapportando la misura ai giorni effettivi. L’Agenzia delle Entrate ha disposto in tal caso che occorre versare entro il giorno precedente la data d’inizio del periodo di durata del contratto, se inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile.
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