Nella Risoluzione n. 15 del 13 febbraio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della disposizione della Legge di stabilità 2012 che ha stabilito che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.
L'Agenzia ha affermato che, grazie alla disposizione in questione, dal 1° gennaio 2012, i limiti di riferimento per beneficiare della liquidazione trimestrale dell'Iva sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette.
Questo intervento di riallineamento si è reso necessario, a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto sviluppo" (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011), con il quale sono state innalzate le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata da 309.874, 14 a 400.000 Euro, per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90 a 700.000 Euro, per le imprese che svolgono altre attività.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la determinazione della periodicità della liquidazione Iva, continua a rilevare esclusivamente il volume d'affari, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nel corso dell'anno.
Quindi, potranno beneficiare della liquidazione trimestrale dell'Iva i contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 Euro, in caso di imprese che hanno ad oggetto prestazioni di servizi o di esercenti arti o professioni, e non superiore a 700.000 Euro, in caso di imprese che svolgono altre attività. Nel caso in cui le imprese esercitino sia prestazioni di servizi sia altre attività, senza che ci sia una distinta annotazione dei corrispettivi, il limite è di 700.000 Euro per tutte le attività esercitate.
Inoltre, i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale Iva, qualora evidenzino un saldo finale a debito, potranno continuare ad effettuare il versamento del conguaglio entro il 16 marzo dell'anno successivo, con una maggiorazione dell'1 %, ed entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (con maggiorazione ulteriore dello 0,40 % per ogni mese o frazione di mese se il versamento è effettuato dopo il 16 marzo).
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