L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 18 maggio 2012 ha approvato il nuovo modello AA9/11 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività), rendendolo utilizzabile dal 22 maggio scorso.
Il nuovo modello è frutto dell’adeguamento a due novità normative: l'introduzione del nuovo regime dei “minimi” e l’obbligo di iscrizione nell’archivio Vies.
L'articolo 27, co. 1 e 2 del D.L. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011, ha introdotto il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità a partire dall'anno d'imposta 2012.
Nel nuovo modello AA9/11 va barrata la casella dai contribuenti che ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime in commento e che intendono avvalersi dello stesso.
L’art. 27 del D.L. n.78/2010, con un intervento sull’art. 35 del D.P.R. 633/1972, ha previsto la necessità per i soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni in ambito comunitario, ai sensi delle disposizioni recate dal D.L. 331/1993 di manifestare il proprio intento nella dichiarazione di inizio attività.
All’Amministrazione Finanziaria, contestualmente, è attribuito il potere di negare entro 30 giorni dalla richiesta o di revocare l’autorizzazione ad effettuare dette operazioni.
La soggettività attiva e passiva relativamente agli scambi intracomunitari è dunque sospesa per 30 giorni. L'operatore italiano non può compiere operazioni Ue nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di volontà a effettuare tali operazioni e l'autorizzazione o diniego dell'ufficio.
Specularmente, le operazioni comunitarie poste in essere, in mancanza dell'iscrizione al Vies, sono assoggettate a Iva secondo le modalità vigenti nello Stato del cedente o prestatore.
L’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di diniego o di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intra-UE e le modalità e i criteri di inclusione dei soggetti passivi Iva nell’archivio informatico Vies dei soggetti autorizzati all’effettuazione di operazioni Intra-Ue.
È stabilito che taluni soggetti, per non essere cancellati dall’archivio debbano presentare apposita istanza con la quale manifestare l’intento di operare con soggetti Ue.
L'obbligo di iscrizione al Vies sussiste anche per i soggetti passivi nazionali che intendono porre in essere solamente prestazioni di servizi generici (articolo 7-ter del D.P.R. 633/72) con altri operatori Ue. Sono invece escluse dall’obbligo le prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/72, anche se la controparte è un soggetto passivo di un altro Stato dell'Unione europea.
La presentazione dei modelli AA9/11 e AA7/10 deve avvenire entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività, di variazione dei dati precedentemente comunicati o di cessazione dell'attività e vanno presentati all'Agenzia delle Entrate alternativamente attraverso la consegna diretta all'ufficio; invio a mezzo raccomandata all'ufficio o invio telematico.
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